Sisma Emilia, più tempo per i versamenti di Unico delle società di capitali
Pubblicato il 26 settembre 2013
L’agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 59 del 25 settembre 2013, differisce il termine dei versamenti scaturiti da Unico 2013 per le società di capitali con sede legale od operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 - province di Bologna, Modena, Ferrara, Rovigo, Reggio Emilia e Mantova - che hanno subito danni da terremoto.
Si ricorda che il termine per l'approvazione dei bilanci dell'esercizio al 31 dicembre 2012 è fissato al 30 settembre 2013, per effetto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013. La delibera interessa le società di capitali, dunque i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, cui si applicano gli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del Codice civile, in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, ma anche i soci di società a responsabilità limitata non trasparenti, artigiani o commercianti, iscritti agli elenchi IVS, tenuti alla compilazione del quadro RR di Unico, con riferimento al versamento dei contributi previdenziali, nonché i soci di società di capitali trasparenti, limitatamente alla quota dei versamenti (tributari e contributivi) afferente al reddito di partecipazione nella società che posticipa l’approvazione del bilancio.
Pertanto, il versamento del saldo 2012 e della prima rata di acconto 2013 può essere effettuato:
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Dunque, con approvazione nel mese di settembre 2013, il termine è al 16 ottobre 2013 o al 15 novembre 2013 con maggiorazione dello 0,40%.
In caso il bilancio non dovesse essere approvato entro il maggior termine stabilito, il versamento del saldo dovrà essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Si precisa, inoltre, che il termine per presentare la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap, in assenza di diversa previsione, rimane – anche nel caso
delle società per le quali la delibera ha posticipato il termine per l’approvazione del
bilancio - quello ordinario “
ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta”.
La scadenza della seconda rata di acconto Ires/Irap 2013 resta a novembre 2013.