È stato differito dal 16 gennaio 2019 all’1 giugno 2019, il termine per la ripresa dei premi INAIL sospesi in seguito agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2016 e 2017. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, oppure a rate, fino ad un massimo di 120, purché l’importo di ciascuna di essa non sia inferiore a 50 euro. Chi intende effettuare i versamenti in forma rateale deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente.
La proroga della ripresa dei premi INAIL è stata recentemente stabilita dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), ed in particolare all’art. 1, co. 991, lett. b). A darne notizia è stato l’INAIL, con la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019.
A seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
La ripresa dei pagamenti sarebbe dovuta avvenire il 16 gennaio 2019, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 il termine è stato prorogato al 1° giugno 2019, senza sanzioni e interessi.
Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016.
Alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Entro tale data, deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Sempre entro il 1° giugno 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, co. 11, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989 e tutte le rate sospese vanno versate unitamente alla prima rata corrente.
Per quanto concerne il pagamento in forma rateale:
Infine, nel documento di prassi l’INAIL ricorda che in tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono sospesi, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".