Le aziende e i lavoratori autonomi che hanno beneficiato della sospensione contributiva, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, possono ottemperare ai versamenti contributivi sospesi in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi. In alternativa, il pagamento può essere effettuato fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
A darne notizie è l’INPS, con il messaggio n. 2338 del 20 giugno 2019, fissando la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente posta al 1° giugno 2019, alla data del 15 ottobre 2019.
A seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, dalle disposizioni del D.L. n. 55/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2018, alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.
La ripresa dei pagamenti sarebbe dovuta avvenire il 31 gennaio 2019, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) il termine è stato nuovamente prorogato al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Dunque, alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Entro tale data è previsto anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Tuttavia, alla luce dell’ultimo intervento legislativo (art. 23, co. 1, lett. e-ter), del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla L. n. 55/2019), il legislatore ha disposto l’ennesima proroga degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi. Questi ultimi, infatti, possono essere ottemperati in due modi:
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 1° giugno 2019, è stata ora prorogata alla data del 15 ottobre 2019.
A breve, conclude l’INPS, saranno fornite le istruzioni per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.
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