Sta per trovare ufficialità in “GU” il Decreto 14 agosto 2019 con le modalità per il rimborso delle minori entrate relative all’ICP, CIMP, TOSAP e COSAP per i Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le procedure per l’applicazione dell’esenzione dal pagamento di ICP, CIMP, TOSAP e COSAP a favore delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che hanno sede legale od operativa nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
E' stata la Legge di bilancio n. 145/2018 a stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori indicati non sono dovuti:
l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi;
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Ad un successivo decreto ministeriale era rinviato il compito di stabilire i criteri e definire le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito derivante dall’applicazione della suddetta norma.
Specifica, ora, il Dm 14 agosto 2019 che le esenzioni dal pagamento dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.
All’articolo 4 del decreto vengono indicate le modalità per la determinazione delle minori entrate.
Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dall’ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l’esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.
Le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del Direttore generale delle Finanze.
Con riferimento all’annualità 2019, il Ministero dell’Interno eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell’ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
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