Pronti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).
Li ha istituiti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 del 27 settembre 2019.
L’articolo 18 quater del Dl n. 8 del 2017, successivamente modificato dal Dl n. 50/2017, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
L’articolo 5 del Dl n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2017, ha poi stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, compreso il suddetto credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Le due disposizioni normative prevedono, inoltre, che ai fini delle suddette agevolazioni:
i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019 sono state, così, definite le modalità per la presentazione della comunicazione per la fruizione dei suddetti crediti d’imposta.
Alla luce di quanto detto sopra, l’Agenzia è intervenuta a fornire gli strumenti operativi per beneficiare dei due crediti d’imposta.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, sono infatti stati istituiti i seguenti codici tributo:
I due codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare quello di sostenimento dei costi.
Ribadisce l’Agenzia che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel/Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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