Più tempo per la ripresa di pagamento dei premi assicurativi sospesi, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Infatti, per effetto dell’art. 23, co. 1, lett. e-ter), del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla L. n. 55/2019, i datori di lavoro, nonché i lavoratori autonomi, che operavano in uno dei Comuni interessati dai predetti eventi sismici, possono versare i premi sospesi:
A darne notizia è l’INAIL, con la circolare n. 18 del 25 giugno 2019.
La ripresa dei pagamenti assicurativi sarebbe dovuta avvenire il 31 gennaio 2019, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) il termine è stato prorogato al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Dunque, alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi sarebbe dovuto avvenire entro il 1° giugno 2019.
Tuttavia, alla luce dell’ultimo intervento legislativo (art. 23, co. 1, lett. e-ter), del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla L. n. 55/2019), il legislatore ha disposto l’ennesima proroga degli adempimenti e versamenti dei premi INAIL sospesi.
Ad oggi, quindi, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 1° giugno 2019, è stata ora prorogata alla data del 15 ottobre 2019. È possibile ottemperare al versamento in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede INAIL competente. Inoltre, in caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Il primo pagamento corrispondente alla somma delle prime cinque rate, deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese.
È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
Entro il 15 ottobre 2019 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, co. 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
Infine, il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24, indicando nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” a seconda dei casi, i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2 della circolare in commento.
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