L’agenzia delle Entrate fornisce alcune specificazioni in merito alle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (Sisma bonus).
L’attenzione verte sul DL n. 63/2013, che ha inserito agevolazioni per l’acquisto di case antisismiche: è prevista una detrazione sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85 per cento, entro l'importo massimo di 96.000 euro.
La norma permette che gli interventi siano realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente.
La risposta n. 409 del 10 ottobre 2019 afferma che è indifferente che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente: l’acquirente, quindi, può beneficiare del Sisma bonus.
Invece, per quanto attiene al quesito inerente la data del permesso a costruire, l’Agenzia precisa che, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 34/2019, la detrazione può essere applicata soltanto per le spese riguardanti interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
Pertanto sono escluse dal beneficio quelle realizzate in base a procedure autorizzate precedentemente.
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