Il cd. “sisma bonus”, come da ultimo disciplinato dall'art. 1, co. 2, lett. c), n. 2), della L. n. 232/2016, riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge). Quindi, laddove l’originario permesso di costruire sia stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza in variante e la comunicazione di inizio lavori sia stata presentata successivamente al 2017, non sarà possibile fruire della detrazione d’imposta.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 431 del 25 ottobre 2019. Il caso riguardava un contribuente che, avendo iniziato i lavori nel 2016, modificando poi il progetto di “consolidamento” nel 2017, intendeva fruire della maggiore detrazione introdotta dal Legge di Bilancio 2017.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riduzione del rischi sismico, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, la detrazione sopra indicata spetti nella misura:
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile del cd. “sisma bonus” soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore (dopo il 1° gennaio 2017). La data a cui si deve fare affidamento è quella del permesso di costruire originario.
Pertanto, non rileva la data degli interventi incrementali, in quanto questi sono collegati al sono collegati al permesso originario.
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