Sisma Abruzzo. Nuove istruzioni operative per la riscossione dei premi sospesi

Pubblicato il 22 gennaio 2013 L’Istituto assicuratore è già intervenuto con precedenti documenti di prassi per fornire indicazioni operative circa l'applicazione dell'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha previsto la ripresa della riscossione dei premi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009 a partire dal mese di gennaio 2012, con versamento dell'ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%.

Nel corso del 2012, anche la Commissione Europea è intervenuta, avviando un procedimento di indagine formale, avente ad oggetto le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali, tra le quali anche quelle collegate al sisma del 2009. 

Alla luce di ciò, l’Inail, con la nota 337 del 21 gennaio 2013, ha fornito ulteriori istruzioni operative per agevolare l’operato delle strutture centrali e territoriali.

Nel documento di prassi si legge che le imprese che stanno effettuando il pagamento dei premi sospesi nella misura del 40% in forza del citato articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011, potranno essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Come già specificato nelle note del 30 ottobre 2012 e del 17 dicembre 2012, il DURC sarà rilasciato con l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea".

Infine, si precisa che, in ottemperanza dell’ordine di sospensione di cui alla Decisione C(2012) 7128 final del 17/10/2012, della Commissione europea, resta invariato il termine del 31 gennaio 2013 entro il quale le imprese devono presentare la dichiarazione “de minimis” al fine della fruizione dell’agevolazione contributiva del 40%.
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