Con messaggio n. 2108 del 24 maggio 2018, con riferimento alle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’INPS ha ricordato che il contribuente che abbia ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali è tenuto a versare, tramite F24, le predette ritenute all’Erario in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 ovvero con rateizzazione fino a 24 rate senza interessi e sanzioni a decorrere dal 31 maggio 2018.
L’INPS provvederà ad inviare apposita comunicazione al fine di agevolare i soggetti interessati all’adempimento previsto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha precisato che il diritto alla rateizzazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.
Ricorda il messaggio che l’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che, nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione, il diritto alla medesima sussiste anche in capo agli eredi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".