Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 8 del 27 marzo 2017, ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all’applicazione della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
La circolare, dopo aver illustrato il quadro normativo, si sofferma sul rapporto tra le misure di sostegno al reddito introdotte dall’art. 45, comma 1, D.L. n. 189/2016, e gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
In pratica - chiarisce il Ministero - ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime, per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, interviene la norma speciale dell’art. 45 del citato decreto legge.
Inoltre, la circolare specifica:
l’ambito soggettivo di applicazione;
le disposizioni finanziarie.
L’indennità va riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare, in quanto trattasi di misura di sostegno al reddito concessa “una tantum” a favore del singolo imprenditore che abbia dovuto sospendere la propria attività a causa dell’evento sismico.
Per quanto concerne gli studi associati, poiché questi sono equiparati alle società di persone, l'indennità una tantum spetterà ad ogni professionista.
L’indennità una tantum può essere concessa anche ai soci lavoratori di società di persone ed ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, purché ricorra il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani.
L’indennità non spetta, invece, ai soci lavoratori delle società di capitali.
La circolare ministeriale n. 8/2017 specifica, infine, che per i collaboratori familiari di un’impresa familiare, l'indennità spetta in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.
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