Sisma 2016. Contributo del 100% per alcuni interventi di ricostruzione

Pubblicato il 19 novembre 2021

Con ordinanza 6 maggio 2021 del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma di agosto 2016 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 - viene riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma.

Tale maggiorazione dell’aiuto risponde al fatto che le zone colpite dal terremoto hanno importanza paesaggistica e che i numerosi immobili sono sottoposti a tutela del paesaggio e dell’architettura.

Ambito oggettivo

Le disposizioni pubblicate sono dirette alla riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati:

Si specifica che vi rientrano:

Interventi agevolati

Ricadono nel contributo agevolato gli interventi di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico citati nonché le ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici  di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati  decorativi. 

L’ordinanza specifica per ogni tipologia di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicati gli incrementi percentuali del costo parametrico; in ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non può superare il 100 per cento delle spese occorrenti per realizzare gli interventi.

Asseverazione del professionista

La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti deve essere asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo.

Domande

Il provvedimento specifica che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell’ordinanza (1° giugno 2021), per i quali il soggetto richiedente abbia già presentato domanda di contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle relative ordinanze.

Per quelle non ancora definite alla data del 1° giugno 2021, è possibile chiedere l’applicazione delle nuove disposizioni se più favorevoli presentando – prima del decreto di concessione del contributo – o una nuova domanda o una variante a integrazione di quella già presentata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy