È stato incardinato presso le commissioni Giustizia e Lavoro del Senato il disegno di legge n. 2052 recante disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il disegno di legge ruota essenzialmente intorno alla proposta di istituire una procura nazionale del lavoro nel campo della sicurezza del lavoro.
Il legislatore parte dalla consapevolezza che uniformità dell'intervento su tutto il territorio nazionale e centralizzazione dell'attività investigativa in un pool di magistrati specialistici con metodi di indagine più avanzati possano porre rimedio all'attuale (dannosa) frammentazione delle indagini. Obiettivo del provvedimento è fare in modo che si possa contare su una procura "esperta" e specializzata per le ipotesi di reato più complesse in materia di sicurezza sul lavoro. Il ddl consta di 10 articoli.
L'articolo 1 aggiunge al capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) l'articolo 70.1 che prevede la costituzione, ad opera del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e nell'ambito del suo ufficio, di una direzione distrettuale del lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità.
Il procuratore distrettuale deve designare, per una durata non inferiore a 2 anni, magistrati scelti (che non siano ordinari in tirocinio) in base alle specifiche attitudini e esperienze professionali.
Successivamente alla prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro, al quale vengono comunicate preventivamene le eventuali variazioni nella composizione.
Al procuratore distrettuale (o a un suo delegato) spetta dirigere e controllare l'attività dei magistrati della direzione distrettuale del lavoro, verificando che eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione viene (articolo 76-quater del regio decreto sull'ordinamento giudiziario) istituita la Direzione nazionale del lavoro.
A capo della Direzione nazionale del lavoro viene nominato il procuratore nazionale del lavoro, con incarico di 4 anni, rinnovabile una sola volta.
Per la nomina a procuratore nazionale del lavoro la scelta deve ricadere su un magistrato super specializzato, che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità e che abbia svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 8 anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
Fanno parte della Direzione nazionale del lavoro, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, anch'essi nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla loro nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa.
A tal fine il procuratore nazionale del lavoro può avvalersi delle Forze dell'ordine e/o degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Inoltre al procuratore nazionale del lavoro spettano funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali.
Il procuratore nazionale del lavoro, in particolare, provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro.
Con finalità di coordinamento, impartisce ai procuratori distrettuali le direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere eventuali contrasti nell'attività di indagine e riunisce i procuratori distrettuali per risolvere i contrasti insorti malgrado le direttive impartite. Se le riunioni disposte e le attività avviate non hanno dato buon esito vuoi per inerzia nell'attività di indagine vuoi per ingiustificata e reiterata violazione dei doveri, il procuratore nazionale del lavoro può, con decreto motivato, avocare a sè le indagini preliminari.
La sorveglianza sul Procuratore nazionale del lavoro è svolta dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che relaziona sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".