La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14352 del 28 marzo 2018, ha ricordato che secondo giurisprudenza costante della stessa Corte, a partire da S.U. 14 ottobre 1992 n. 9874, l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale).
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore possono essere trasferiti ad altri soggetti, a condizione che il relativo atto di delega:
fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega.
Per quanto concerne la forma di quest'ultima, l'efficacia devolutiva della delega di funzioni è subordinata all’esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta, per la sua validità, la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem".
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui è onere di colui il quale invoca la delega di funzioni, la prova rigorosa della sua esistenza a prescindere da un atto formale scritto di delega.
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