Dal 5 ottobre scorso la notifica preliminare va trasmessa anche al Prefetto.
Infatti, l’art. 26 del c.d. Decreto Sicurezza ha modificato l’art. 99 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per cui, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere, oltre che all’ASL ed all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, anche al Prefetto territorialmente competente la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
Copia della notifica va affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
E’, inoltre, previsto che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".