Con la risposta all’interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro n. 6/2018, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore, compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
A tal proposito, rammenta la Commissione interpelli che l’art. 15 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.
Anche se riferito ad una specifica problematica riferita ai macchinisti del trasporto ferroviario, il suddetto principio è chiaramente estensibile a qualsiasi attività.
Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".