Sicurezza. Protezione da dispositivi medici taglienti

Pubblicato il 18 marzo 2014 Il 25 marzo 2014 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 19 del 9.2.2014, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 57 del 10.3.2014, che inserisce il nuovo titolo X-bis al D.Lgs. n. 81 del 2008, relativo alla “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

In particolare, qualora dalla valutazione di rischi emerga il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare una serie di misure tra cui:
  
- l’eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
- l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione in materia;
- l’informazione;
- la previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore.
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