Sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione solo per eventi prevedibili

Pubblicato il 05 aprile 2019

Affinché il dipendente possa legittimamente sottrarsi dal rendere la prestazione lavorativa, in conseguenza dell'inosservanza del datore di lavoro rispetto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), è necessario provare la gravità e la rilevanza dell'inadempimento. A tal fine, non è sufficiente l’accertamento di un inadempimento datoriale, essendo necessaria – per giustificare il rifiuto di svolgere la prestazione – la proporzionalità della violazione.

La responsabilità datoriale, quindi, riguarda esclusivamente l’obbligo di adottare le misure che in concreto, rispetto alle mansioni svolte, appaiono idonee ad evitare eventi prevedibili. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8911 del 29 marzo 2019.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilito il principio di diritto

Gli Ermellini confermano la responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, poiché è tenuto per legge ad attivarsi e mettere in atto tutte le azioni necessarie e possibili per rendere un ambiente idoneo a tutelare la salute. Pertanto, qualora il datore di lavoro non si renda partecipe nell’osservare le norme di sicurezza, il dipendente può legittimamente rifiutare di svolgere la prestazione lavorativa.

Nel prosieguo della sentenza si legge, però, che incombe sul lavoratore l’onere di provare la responsabilità datoriale in ambito di obbligazione di scurezza, se intende sottrarsi alla prestazione lavorativa. Ciò in conseguenza della fattispecie secondo la quale la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da configurarsi in senso oggettivo, essendo necessario in ogni caso accertare un difetto di diligenza del datore stesso.

In riferimento all’onere della prova, i giudici di legittimità distinguono le misure:

Con riferimento a queste ultime, gli Ermellini sottolineano come non sia possibile per il datore di lavoro rispettare minuziosamente ogni atto a evitare qualsiasi danno. La responsabilità, diversamente, riguarda soltanto l’obbligo di adottare le misure che in concreto, rispetto alle mansioni svolte, appaiono idonee a evitare eventi prevedibili.

Per concludere, nel caso di specie, i giudici hanno constatato che il datore di lavoro ha dimostrato di aver applicato tutte le misure di sicurezza “nominate”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy