La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 7 del 2 novembre 2015, ha ricordato che l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione dell'RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Perché la delega sia efficace, chiarisce la Commissione, è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità, da parte dello stesso delegato, di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Tuttavia, relativamente all'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato ed alla possibilità di rifiutare tale delega, poiché tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1 citato, il Legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e), che la delega "sia accettata dal delegato per iscritto”, viene ritenuta possibile una non accettazione della stessa.
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