Sicurezza e salute sul lavoro, la formazione del lavoratore deve essere specifica

Pubblicato il 03 ottobre 2020

Ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) e b), Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Stante ciò, in sede ispettiva veniva accertato che una lavoratrice, assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, non aveva ricevuto un'adeguata formazione in quanto il suo attestato di formazione risaliva ad anni addietro e, più nello specifico, non  rispettava i tempi previsti, pari a 5 anni, dall'accordo del 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, così come aggiornato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

La Suprema Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 26813 del 28 settembre 2020, ha confermato che nel caso di specie vi era stata una violazione del citato obbligo di formazione, punito, ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c), attualmente con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Tuttavia il datore di lavoro, avendo frattanto adibito la lavoratrice a mansioni diverse da quelle di assunzione, pensava di poter evitare tale formazione ma la Cassazione ha prontamente evidenziato che tale circostanza, lungi dall'avere natura esimente, rendeva in realtà ancor più stringente l'esigenza di assicurare alla lavoratrice un'attenta formazione sui rischi connessi all'attività svolta in concreto.

D’altra parte la Cassazione Penale ha ribadito che per rispettare l’obbligo di cui al citato art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, non basta dare istruzioni ai lavoratori sui rischi e predisporre le misure di sicurezza, ma necessita finanche un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme (Cass. Penale n. 1225/2011) e neanche affiancare al lavoratore uno più esperto: quello che necessita è la specifica formazione sull’attività in concreto svolta ed il macchinario utilizzato (Cass. Penale n. 1226/2011).

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