Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza scuola-lavoro

Pubblicato il 22 dicembre 2017

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 21 dicembre 2017, è pubblicato il Decreto Interministeriale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - 3 novembre 2017, n. 195, sul Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Per quanto concerne salute e sicurezza, il Decreto prevede che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza debbano ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia.

Tale formazione va certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti devono ricevere all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra le parti, il soggetto a carico del quale devono gravare gli eventuali oneri conseguenti.

Inoltre, è previsto che l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza sia di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

Ad ogni buon conto, è garantita agli studenti in regime di alternanza la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Il Decreto Interministeriale prevede, inoltre, che gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, siano assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica, anche per quanto concerne le attività eventualmente svolte dagli studenti al di  fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

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