Sicurezza Bis: Legge promulgata, rilievi del Quirinale

Pubblicato il 09 agosto 2019

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la Legge di conversione del Decreto “sicurezza-bis” inviando, contestualmente, una lettera ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri dove ha formulato alcuni rilievi.

Nella lettera, il Capo dello Stato ha evidenziato, in primo luogo, come i contenuti del DL n. 59/2019 siano stati ampiamente modificati dal Parlamento e “non sempre in modo del tutto omogeneo rispetto a quelli originari del decreto legge presentato dal Governo”.

Dopo aver ricordato, in ogni caso, come le valutazioni nel merito delle norme non siano di sua competenza, il Presidente ha ritenuto di non poter fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti perplessità.

Perplessità su sanzioni alle navi, obbligo di prestare soccorso a chi risulti in pericolo

Mattarella si riferisce, in primo luogo, all’emendamento che, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme sull’immigrazione, ha fortemente inasprito la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile (aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro), nonché la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave (non più subordinata alla reiterazione della condotta).

Ciò - ha osservato - senza che sia stato introdotto alcun criterio di distinzione rispetto:

Indicazioni, queste, di cui non apparirebbe ragionevole fare a meno, ai fini della sicurezza dei cittadini e della certezza del diritto.

Rammentata la recente sentenza con cui la Consulta ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti (n. 112/2019), il Presidente ha poi evidenziato come la Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del Decreto, prescriva, in ogni caso, che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo”.

Rilievo su particolare tenuità e relativa inapplicabilità

L’altro punto su cui il Capo dello Stato ha espresso perplessità attiene alla previsione modificativa dell’art. 131 bis del codice penale che rende inapplicabile la causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto” alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficialequando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Una norma che riguarda non solo gli appartenenti alle Forze dell’ordine ma anche un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, qualificati come pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze.

Orbene, secondo Mattarella si tratterebbe di una scelta legislativa che impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, sollevando dubbi con particolare riferimento all’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale.

Inoltre, volendo introdurre singole limitazioni alla portata generale della tenuità della condotta, non sembra ragionevole che questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in udienza, posto che anche questo è un reato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni “ma la formulazione della norma approvata dal Parlamento lo esclude dalla innovazione introdotta”.

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