A seguito di richiesta di chiarimenti, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha ricordato che il D.I. 6 marzo 2013 stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente.
Il triennio decorre:
L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
Chiarisce in merito la Commissione che, con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla propria figura e non ha, invece, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
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