I proventi derivanti dall’attività di consulenza (strumentale e/o connessa con l’attività principale di gestione collettiva del risparmio) della Sicaf non sono da assoggettare ad Ires, ma saranno assoggettati a tassazione in capo ai partecipanti al momento della loro distribuzione.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 235/2019, che affronta la questione del regime fiscale Sicaf (articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir).
L’agenzia ricorda, inoltre, che sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicaf si rende applicabile la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF definisce la Sicaf come “l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”.
Ai fini della tassazione delle imposte sui redditi, l’Oicr segue la disciplina contenuta nell’articolo 73, comma 5-quinquies del Tuir, con esenzione da tassazione sui redditi dagli stessi prodotti.
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 estende, alle Sicaf, diverse da quelle immobiliari, il regime fiscale delle Sicav, con agevolazioni in materia di imposta di registro e la non applicazione del regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società.
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