Il singolo condomino può servirsi della cosa comune per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, purché entro i seguenti limiti: il divieto di alterare la destinazione comune; l’obbligo di consentire un uso paritetico agli altri condomini.
E’ quanto ha ricordato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di una condomina, che era stata condannata a rimuovere ringhiere, fioriere ed altre mobilie poste sul lastrico di proprietà condominiale.
Orbene la Corte Suprema ha nella specie confermato che la trasformazione, da parte della ricorrente, di una finestra in porta – finestra per accedere al lastrico e l’istallazione su di esso di una ringhiera con posizionamento di fioriere ed altre attrezzature da giardino, non abbia trasformato la destinazione del bene comune al punto da renderlo di uso esclusivo della stessa condomina, con conseguente privazione dell’utilizzo da parte degli altri.
In proposito gli Ermellini – con ordinanza n. 16260 del 28 giugno 2017 - hanno affermato che i rapporti condominiali sono improntati al principio di solidarietà, e che il più ampio uso del bene comune da parte di un singolo condomino, non configura ex sé una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato. Esattamente come nel caso de quo, laddove i lavori in questione sono stati effettuati sul lastrico solare, al quale è possibile accedere solo dagli appartamenti di proprietà esclusiva posti all’ultimo piano (fra cui quello della condomina ricorrente).
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