Sì alla detrazione per ristrutturazione se l'immobile, proprietà di terzi, è strumentale

Pubblicato il 12 maggio 2018

Non è tollerabile la limitazione al diritto di detrazione, da negare in ipotesi del tutto eccezionali: l'azienda che detiene in locazione un immobile strumentale all’attività d’impresa ha diritto alla detrazione Iva per i lavori di ristrutturazione e manutenzione anche se la proprietà del bene è di terzi (nel caso di specie della controllante).

Così hanno deciso le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, nella sentenza n. 11533 dell’11 maggio 2018.

La strumentalità del bene deve essere verificata in concreto, per l'effettiva destinazione

La Cassazione precisa, dunque, che si può anche prescindere dalla categoria catastale attribuita dall'amministrazione, bastando la sussistenza del nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se quest'ultima è solo potenziale o di prospettiva ed anche se per cause estranee al contribuente non sia stato in concreto possibile esercitare l'attività.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy