Possibile avere accesso al patteggiamento per il reato di omesso versamento dell'Iva anche per l'imputato che non ha effettuato l’integrale versamento del debito tributario. L'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., infatti, non è subordinata alla condizione dell'estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38684 depositata il 21 agosto 2018, respingendo il ricorso presentato dalla Procura generale contro la condanna a dieci mesi di detenzione inflitta dopo patteggiamento per il reato di omesso versamento dell’Iva.
Secondo la Procura, la condizione per l’applicazione della pena, per tutti i reati fiscali, sarebbe rappresentata dall’intervenuto integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, oltre che dal ravvedimento operoso.
Tuttavia, un’altra di disposizione dello stesso Dlgs n. 74/2000 prevede come condizione per il patteggiamento, per tutti i reati di cui allo stesso Decreto legislativo, proprio la previa estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, dunque, esiste una contraddizione interna al sistema che non fa ritenere esatta la lettura della norma effettuata dalla Procura generale, in virtù proprio del fatto che se l’integrale pagamento è logicamente la condizione per la non punibilità, allora il medesimo integrale pagamento non può, allo stesso tempo, essere anche condizione per applicare una pena patteggiata.
Di qui la conclusione della sentenza n. 38684/2018 secondo cui - pena un'insanabile contraddizione interna del sistema - per applicare una pena patteggiata non occorre aver effettuato l’integrale versamento del debito tributario all’Erario.
Pertanto, si legge nella pronuncia, “o l’imputato provvede entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione, per non punibilità di uno dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere e ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati”.
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