Deve ordinarsi all'azienda che gestisce la somministrazione dell’acqua, di riattivare immediatamente la fornitura del servizio idrico nell’immobile ad uso residenziale, qualora la morosità della ricorrente riguardi la sola fornitura idrica di una pertinenza (nella specie il garage).
E’ quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Fermo, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c., ravvisando, nella specie, entrambi i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) per la tutela d’urgenza.
In particolare, la illegittimità della sospensione del servizio sta nel fatto che essa è stata disposta in relazione alla morosità relativa alla sola bolletta concernente la somministrazione di acqua nel garage; il che ha privato l’istante dell’acqua anche nell'immobile ad uso abitativo in cui vive con la figlia minore. E ciò nonostante la stessa non fosse morosa con riguardo alle fatture relative all'abitazione.
Detta sospensione oltretutto – ha poi dichiarato il Tribunale con ordinanza del 23 marzo 2016 – con riferimento a forniture suscettibili di godimento separato, risulta particolarmente afflittiva per l’utente del servizio idrico, comportando alla stessa, di fatto, l’impedimento ad usufruire di un servizio definito essenziale quale l’erogazione dell’acqua, addirittura garantito dall’art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute.
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