Sì a Contributo unificato doppio

Pubblicato il 31 maggio 2016

Ipotesi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità appello 

La Consulta ha confermato la legittimità costituzionale della disposizione che, in materia di spese di giustizia, prevede il pagamento del doppio del contributo unificato nelle ipotesi di rigetto integrale o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche incidentale.

La previsione in esame, contenuta nell’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), introdotto dalla Legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 17), è stata censurata dalla Corte d’appello di Firenze in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Secondo l’organo rimettente, l’aggravamento tributario in oggetto, di natura sostanzialmente sanzionatoria, dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui l’appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione ex articolo 348, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Ciò comporterebbe, tuttavia, un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie della cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli articoli 181 e 309 del Codice processuale civile, che operano anche nel giudizio d’appello nel caso di mancata comparizione a due udienze consecutive e per le quali la norma censurata non troverebbe applicazione.

Senza contare che, in considerazione della natura tributaria della disposizione, risulterebbe violato anche il principio della proporzione delle imposizioni alla capacità contributiva.

Consulta conferma raddoppio

Rilievi non condivisi dalla Corte costituzionale per la quale – sentenza n. 120 depositata il 30 maggio 2016 - le situazioni messe a confronto dal rimettente non sarebbero omogenee. Ed infatti, anche in presenza del “dato comune” rappresentato dalla mancata comparizione, le due fattispecie non sarebbero affatto equiparabili.

Ai sensi della disposizione esaminata, ossia, il regime del raddoppio del contributo accomuna tutti i casi di esito negativo dell’appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all’appellante. Ed in tale categoria rientra sì l’improcedibilità ma non l’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

E ciò, senza contare che – a detta della Consulta - la norma censurata risponde alla ratio, evidente nei casi di reiezione in rito, di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, ratio sicuramente non ravvisabile nella fattispecie di cui all’articolo 181 del Codice di procedura civile.

Per i giudici costituzionali, infine, il vano funzionamento dell’apparato giudiziario o la vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, al cui parziale ristoro dei costi è destinato il raddoppio del contributo unificato medesimo, non sarebbe caratterizzante per le fattispecie della cancellazione della causa e di estinzione del processo.

Da qui la declaratoria di inammissibilità e non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate.

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