Sgravio contributivo per la contrattazione di 2° livello: le istruzioni INPS

Pubblicato il 18 giugno 2014 L’INPS, con circolare n. 78 del 17 giugno 2014, ha illustrato i criteri di ammissione allo sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nel 2013.

Innanzitutto, viene evidenziato che le risorse a disposizione sono assegnante nella misura del 62,5% alla contrattazione aziendale e del 37,5% a quella territoriale; in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, la quota residua può essere assegnata all’altra tipologia.

Oggetto del beneficio e retribuzione contrattuale

Per l’anno 2013, lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Misura dello sgravio

La circolare chiarisce che, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

- totale sulla quota del lavoratore.

Condizioni di accesso

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali devono:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le DTL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DI;

- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata all'osservanza delle norme in materia di regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

Invio delle domande

Sul sito internet dell’Istituto sarà disponibile la procedura per l’invio delle domande di sgravio, ma solo con successivo messaggio saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.
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