Con l’emanazione della circolare 19 settembre 2022, n. 102, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo dedicato al rientro in servizio delle lavoratrici-madri successivo alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
La nuova misura, introdotta ai fini sperimentali per il solo anno 2022, è applicabile sulla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, per i dodici mesi successivi al rientro nel posto di lavoro, ed è cumulabile con gli altri esoneri sulle quote contributive a carico dei lavoratori vigenti.
Atteso che lo sgravio è applicabile esclusivamente sulla predetta quota di contribuzione, il quantum fruito non verrà considerato tra gli aiuti di Stato e non saranno applicare le regole sulla fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, D. lgs. n. 150/2015 e non sarà soggetto al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
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