L'Inps, con circolare n. 77 del 10 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive legate ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art. 6, del D.L. n. 519/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015.
Inoltre, a seguito dell'esito degli accertamenti circa la sussistenza delle risorse finanziarie, comunica le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi a valere sulle somme residue del 2014.
Sono i datori di lavoro a doversi attivare per ottenere la riduzione contributiva. Dopo che la documentazione viene ricevuta dalla sede Inps competente, che accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, deve essere attribuita alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che significa "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".
Le aziende interessate dai decreti di autorizzazione per l’anno 2014, dovendo esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, devono indicare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- in <CausaleACredito> il codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2014”;
- in <ImportoACredito>, il relativo importo.
Le aziende destinatarie dei decreti di autorizzazione per l'anno 2015, dovendo esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, devono indicare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2015”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 77 del 10 maggio 2016; le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
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