Sgravi contributivi per neoassunti fino a 6200 euro
Pubblicato il 20 ottobre 2014
L’art. 12 del
DDL Stabilità prevede
sgravi contributivi per nuove assunzioni a
tempo indeterminato stipulate dall’
1 gennaio 2015 per un massimo di
36 mesi e nel limite massimo di
euro 6.200 su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Sono
escluse le assunzioni di apprendisti e lavoratori domestici e di lavoratori che sono stati occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Sono altresì
escluse:
- le riassunzioni di lavoratori per i quali il datore abbia già fruito del beneficio;
- le assunzioni di lavoratori che avevano in essere un contratto con lo stesso datore nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, comprese le assunzioni effettuate da società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto anche per interposta persona.
L’esonero in questione
non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia, il nuovo incentivo è accompagnato dall’
abrogazione, a decorrere sempre dall’1 gennaio 2015, dei
benefici contributivi di cui alla Legge n.
407/1990 e dell’art. 7, comma 9, D.Lgs. n.
167/2011 (relativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato).