Sgravi contributivi e fiscali per chi assume detenuti e internati

Pubblicato il 23 ottobre 2014 Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 148 del 24 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, prevede sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.

L’art. 8 del DM prevede che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Gli sgravi contributivi in questione si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che abbiano beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno.

Se i detenuti ed internati non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, gli sgravi contributivi si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'INPS, entro il limite dello stanziamento fissato, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
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