Due informazioni provvisorie di Cassazione del 24 ottobre 2019 rendono note le risposte delle Sezioni Unite penali rispetto a due specifiche questioni su cui erano state chiamate a pronunciarsi.
Nel testo della prima informazione, n. 22/2019, si apprende che la Suprema corte si è occupata di un quesito scaturito alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 aprile 2015 sul caso “Contrada contro Italia”.
Il rimettente aveva chiesto di chiarire se i principi affermati dalla decisione dei giudici di Strasburgo potessero estendersi nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si fossero trovati nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso.
In caso di risposta affermativa, era stato chiesto di indicare quale rimedio processuale fosse applicabile.
Sulla questione, le SS.UU. hanno adottato una soluzione negativa: la sentenza della Cedu in oggetto – si legge nella nota – “non è una sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata.
L’altra questione sottoposta alle Sezioni Unite era volta a chiarire se, anche dopo la riforma della disciplina in absentia di cui alla Legge n. 67/2014, l’estratto della sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato dovesse o meno essere notificato all’imputato non comparso.
Nell’informazione provvisoria n. 23/2019 viene solo indicato che la soluzione del Massimo Collegio di legittimità è, in proposito, negativa.
Per entrambe le pronunce non rimane che attendere il deposito delle rispettive motivazioni.
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