Le Sezioni Unite penali di Cassazione si sono pronunciate escludendo che la non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del Codice penale, possa essere applicata nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace.
La decisione, n. 53683 depositata il 28 novembre 2017, era stata già anticipata con informazione provvisoria del 22 giugno 2017.
Già dalle prime applicazioni della causa di non punibilità in oggetto, introdotta con il Decreto legislativo n. 28/2015, era insorto un contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposti, da un lato, un primo orientamento che riteneva non operativa questa scriminante nel procedimento davanti al giudice di pace e, dall’altro, una lettura che perveniva ad una soluzione opposta.
E le Sezioni Unite, rispondendo alla questione sollevata dalla Terza sezione penale, hanno convenuto di convalidare la prima delle due opzioni ermeneutiche enunciando il seguente principio di diritto: "“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace”.
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