Sezioni Unite. Negato l'exequatur alla condanna per terrorismo

Pubblicato il 29 ottobre 2015

Con sentenza n. 21946 depositata il 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha il respinto il ricorso di un padre, volto ad ottenere la declaratoria di esecutività in Italia, di una sentenza emessa dalla Corte distrettuale della Columbia – Stati Uniti, con cui veniva condannata la Repubblica Islamica dell'Iran al pagamento di una somma quale risarcimento per il decesso della figlia (cittadina americana di religione ebraica), vittima di un attentato terroristico.

A tal riguardo, la Corte d'Appello aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per la richiesta delibazione, in ragione del principio di immunità giurisdizionale applicabile allo Stato convenuto (e ribadito nella Convenzione delle Nazioni Unite - New York 2004) ed in virtù delle norme internazionali consuetudinarie per cui è fatto obbligo ai vari Paesi di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da Stati stranieri.

Allo stesso modo, la Cassazione ha parimenti negato l'exequatur di una sentenza – a suo dire - emanata all'esito di un procedimento fondato sui criteri di giurisdizione dell'ordinamento straniero, ma esorbitanti rispetto ai principi sulla delimitazione della giurisdizione di cui alla Legge 218/1995, recante la disciplina del sistema italiano di diritto internazionale.

Ed ai sensi della sopra menzionata normativa – chiarisce la Corte – la giurisdizione italiana sussiste solo quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Prosegue poi la medesima disposizione, che la giurisdizione sussiste – in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sull'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale – anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nella medesima Convenzione.

Ora la controversia in esame – proseguono gli ermellini – esula dall'ambito applicativo della Convenzione Bruxelles, poichè l'atto all'origine del danno lamentato dinnanzi ai giudici statunitensi, anche se lesivo di valori universali quali la dignità umana, deriva da una manifestazione di pubblico imperio da parte dello Stato interessato.

Infine, nemmeno i residui criteri stabiliti dal codice di procedura civile, militano nel senso del riconoscimento della giurisdizione.  

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