La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, si è espressa risolvendo un nodo giurisprudenziale importante: l’utilizzo della definizione per liti pendenti per le cartelle emesse ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973.
Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha più volte negato la definizione in parola per il fatto che la cartella, in tale ipotesi, non rappresenta un vero e proprio atto impositivo, trattandosi, invece, di riscossione di somme indicate in dichiarazione, quindi, con natura liquidatoria.
Ora, con sentenza n. 18298 depositata il 25 giugno 2021, le SS.UU. hanno affermato che può essere definita in forma agevolata la cartella di pagamento conseguente al controllo automatizzato, ex articolo 36-bis DPR n. 600/1973, se rappresenta il primo atto con il quale la pretesa è stata comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della controversia.
Questo il principio di diritto affermato a soluzione del contrasto esistente in giurisprudenza: “L’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come, tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
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