Settore birra. Aliquote di accisa 2023 rideterminate

Pubblicato il 08 marzo 2023

Con riferimento all’anno 2022, la legge di bilancio 234/2021 aveva introdotto disposizioni specifiche per il settore birra: nello specifico per birrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, per quelli aventi produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, intervenendo sull’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al T.U.A.

Però, dal 1° gennaio 2023, sono state reintrodotte le aliquote in vigore prima del 2022 (circolare Agenzia delle Dogane n. 1 del 10 gennaio 2023).

Successivamente, il decreto Milleproroghe ha nuovamente messo mano alle imposte sui prodotti alcolici: all’art. 15 bis del DL 198/2022 troviamo le norme relative al settore d'imposta della birra.

La disposizione del detto articolo - entrato in vigore il 28 febbraio 2023 - ha previsto interventi simili a quelli in vigore nel 2022, con effetto retroattivo, disponendo criteri per l’applicazione delle aliquote ridotte di accisa nonché per ottenere il rimborso della maggiore imposta nel frattempo corrisposta.

Aliquote di accisa sulla birra per il 2023

L’Agenzia delle Dogane con circolare n. 8 del 7 marzo 2023 offre le dovute precisazioni.

Sono confermate le aliquote ridotte di accisa sulla birra applicate nell’anno 2022 e, pertanto, dal 1/1/2023:

L'art. 15 bis, inoltre, al comma 2 ha rideterminato per il 2023 l'importo dell'aliquota normale di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al D.Lgs. 504/95 che, dal 1° gennaio 2023, viene diminuita da euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato a euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

Maggiore accisa versata: rimborso  

La circolare 8/D/2023 fornisce istruzioni al fine di richiedere la restituzione dell’accisa risultante indebitamente pagata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data ultima di vigenza (27 febbraio 2023).

Il rimborso può essere chiesto solo dal soggetto obbligato d’imposta presentando, mediante Pec, l’istanza entro il 29 maggio 2023.

NOTA BENE: Il rimborso avverrà con la modalità dell’accredito (art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 504/95), a scomputo dei successivi pagamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato.

Infine, nel caso di depositario autorizzato del birrificio, l'importo del rimborso spettante tiene conto sia della diminuzione dell'aliquota normale di accisa sia del ripristino della riduzione percentuale d'imposta prevista per la soglia di produzione di appartenenza.

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