La risoluzione 31/E/2008, di ieri, chiarisce che la disposizione di favore contenuta nell’articolo 72, comma 3, n. 3) del Dpr 633/72 - che estende il regime di non imponibilità Iva alle operazioni poste in essere nei confronti delle Comunità europee nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali - non può essere applicata alle forniture di beni e servizi verso un’università, che si pone come soggetto terzo (ancorché attuatore del programma) rispetto a soggetti pubblici centrali e locali, cui fa capo la realizzazione di un progetto nei confronti degli organismi Ue erogatori dei finanziamenti. Quella disposizione è, invece, applicabile solo se l’ateneo ha stipulato direttamente l’accordo con gli organi della Comunità.
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