Servizi di telecomunicazione: il tentativo di conciliazione è obbligatorio solo per le controversie che abbiano come parti opposte un utente (o categoria di utenti) ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di utenze tra loro.
In particolare, la norma di cui articolo 1, comma 11, della Legge n. 249/1997, che impone di esperire il tentativo di conciliazione prima di iniziare una controversia che abbia fonte nel servizio di telecomunicazione, ha un ambito soggettivo delimitato.
La stessa prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione solo per le liti che oppongano:
In particolare, questo secondo ambito presuppone che i protagonisti della controversia siano, ciascuno, titolari di autorizzazione ad erogare il servizio (quindi, ad esempio, una controversia tra gestori).
In entrambi i casi, il tentativo di conciliazione presuppone che la controversia abbia titolo nel servizio di telecomunicazione.
Ne discende, così, che dal punto di vista dell'ambito soggettivo della norma, è escluso che possa rientrarvi una controversia tra un soggetto autorizzato ad erogare il servizio ed un suo affiliato in franchising.
La previsione infatti mira alla soluzione preventiva di controversie che, oltre a riguardare i soggetti del servizio telefonico, attengano pur sempre a prestazioni finalizzate alla telecomunicazione.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nella decisione n. 14779 del 30 maggio 2019, con cui ha escluso l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in una controversia che, oltre non riguardare due soggetti del servizio di telecomunicazione (la ricorrente società non era né utente di tale servizio né soggetto autorizzato ad erogarlo), aveva titolo in un contratto di franchising.
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