Servizi demolizione navi, non imponibilità Iva con Dichiarazione alto mare

Pubblicato il 09 marzo 2022

Chiarimenti sulla possibilità di applicare la non imponibilità Iva ai servizi di demolizione di navi, ex articolo 8-bis del Decreto IVA, sono resi dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 97 dell’8marzo 2022.

Demolizione di nave ferma e soggetta a sequestro

Il quesito è stato sollevato da una società incaricata di effettuare lavorazioni connesse alla demolizione su una nave soggetta a sequestro da svariati anni, che conseguentemente non ha effettuato nell’anno precedente alcun viaggio in alto mare, per conto di committenti che non hanno inviato telematicamente alcuna dichiarazione di alto mare di cui al comma 3, dell’articolo 8-bis, trattandosi di navi destinate alla demolizione.

L’istante chiede di sapere se possa fatturare l'operazione in regime di non imponibilità IVA, ex articolo 8-bis del Decreto IVA, tenuto conto della mancata trasmissione della dichiarazione di alto mare di cui al comma 3 del suddetto articolo.

Secondo la società è corretto fatturare l'operazione in regime di non imponibilità in quanto:

Servizi di demolizione navi senza Iva, necessaria la “navigazione in alto mare”

Nella risposta n. 97/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’articolo 8-bis, comma terzo del Decreto Iva, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o effettua nell’anno in corso, in caso di primo utilizzo, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Coloro che vogliono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione.

Richiamando, poi, alcuni precedenti della Corte di giustizia europea, la stessa Agenzia sostiene che l'applicazione del regime di non imponibilità di cui al suddetto articolo 8-bis presuppone, comunque, che il requisito dell'alto mare sussista, con riferimento a tutte le tipologie di natanti di cui alla citata lettera a), tra cui si ricomprendono: quelle destinate ad attività commerciali, alla pesca, alla pesca costiera, alle operazioni di salvataggio e a quelle di demolizione, escluse quindi quelle da diporto.

Tale requisito deve sussistere per tutte le prestazioni di servizio richiamate nell'articolo citato, tra cui, ovviamente anche le operazioni di demolizione (articolo 8-bis, lettera e).

Proprio con riferimento alle navi destinate alla demolizione, l’Agenzia ha, inoltre, chiarito che se la nave da demolire è ferma da uno o più anni, per godere della non imponibilità occorre far riferimento alla percentuale di navigazione d’alto mare effettuata nell’ultimo anno di utilizzo, riprendendo sul punto quanto già affermato con la risoluzione n. 6/2018.

Pertanto, tramite l’apposito modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2021, si può attestare che il natante ha effettuato l’anno precedente, o l’ultimo anno di utilizzo, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.

Conclude l’Amministrazione finanziaria che solo in presenza di tutti i descritti requisiti, sia sostanziali che procedurali, sarà possibile emettere fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8-bis.

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