In caso di sequestro preventivo disposto su iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p., non vi è l’obbligo di dare avviso all'indagato presente al compimento dell’atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 104 disp. att. c.p.p.
La mancata previsione del presidio difensivo al momento dell’esecuzione della misura preventiva – secondo la Corte - non comporta infatti alcuna violazione del diritto di difesa, posto che le garanzie difensive vengono comunque tutelate attraverso meccanismi di controllo da parte del giudice. Quest’ultimo, infatti, può con celerità (nelle successive 48 ore), ritenere non conforme a legge l’operato della polizia giudiziaria, evitando la convalida e disponendo la restituzione di quanto sequestrato.
Il sequestro preventivo d’urgenza si caratterizza, dunque, come una misura precautelare a carattere provvisorio destinata a caducarsi qualora non convalidata in tempi strettissimi.
Ne deriva che le disposizioni dettate in tema di sequestro probatorio (che dispongono la presenza del difensore) non possono essere estese in tema di sequestro preventivo per iniziativa della polizia giudiziaria, stante la diversità funzionale e strutturale dei due istituti.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, con sentenza n. 15453 del 13 aprile 2016.
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