Sequestro preventivo per omesso versamento dell'Iva. Il vaglio del giudice non è rivolto alla fondatezza degli elementi di fatto
Pubblicato il 18 ottobre 2013
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
42643 del 17 ottobre 2013, si è pronunciata su di una vicenda in cui un imprenditore si era opposto alla misura del sequestro preventivo per equivalente che era stato disposto, in via cautelare, sulla propria abitazione, nell'ambito di un'indagine per omesso versamento dell'Iva riferita alla società dallo stesso rappresentata.
Rispetto alla doglianza avanzata dall'indagato secondo cui l'applicazione della misura cautelare sulla propria abitazione costituiva una violazione dell'articolo 42 della Costituzione a tutela della proprietà privata dei singoli cittadini, la Suprema corte ha evidenziato come le ragioni allegate a sostegno della stessa, attenendo all'esecuzione del decreto di sequestro,
“esulano dal campo del riesame, il cui fine non può andare oltre l'analisi valutativa del decreto in sé considerato e non dei passaggi procedimentali ulteriori”.
In materia di sequestro preventivo – hanno ricordato i giudici di legittimità – la valutazione del giudice di merito non riguarda la fondatezza degli elementi di fatto bensì solo la verifica della corrispondenza tra il fatto per cui si procede e la fattispecie criminosa.
Per questi motivi, in definitiva, la misura cautelare è stata confermata anche dalla Suprema corte.