Sequestro preventivo. Escluso per gli eredi di fatto

Pubblicato il 12 gennaio 2016

Con la sentenza n. 576 depositata l’11 gennaio 2016, la Corte di cassazione ha parzialmente accolto alcune opposizioni a due provvedimenti di sequestro finalizzato alla confisca disposti, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto legislativo n. 159/11 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), dal Tribunale di Palermo nei confronti degli eredi di un soggetto proposto per la misura di prevenzione.

Morte del proposto. Nei confronti di chi le misure di prevenzione?

Accogliendo alcune delle doglianze evidenziate dai ricorrenti, la Suprema corte ha sottolineato come le nozioni di erede” e di successore a titolo universale o particolarecontenute nell’articolo 18, commi 2 e 3, del Citato Decreto n. 159/11, siano solo quelle proprie del Codice civile, senza alcuna possibilità di dar rilievo a nozioni di erede o successore “di fatto”.

Autonomo procedimento di prevenzione

Inoltre – precisa la Corte - deve darsi risposta positiva al quesito se, “pendendo procedura per l’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi, l’emergenza di ulteriori beni passibili di sequestro e confisca, nel corso dello svolgimento di attività proprie delle funzioni dell’amministratore giudiziario nominato a seguito di un decreto di sequestro emesso nell’ambito di precedente proposta, determini la pendenza di un autonomo distinto procedimento di prevenzione (prescindendo dall’eventuale successiva riunione delle procedure, quando le tematiche oggettive e soggettive siano omogenee), al quale si applichi autonomamente il termine quinquennale”.

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