Sequestro preventivo. Cancellazione solo con sgravio della pretesa erariale

Pubblicato il 22 agosto 2019

La Corte di cassazione, con sentenza n. 36309/2019, interviene a specificare quale atto consente di annullare il sequestro preventivo, in caso di omessi versamenti Iva.

Sequestro preventivo: solo lo sgravio dell’ente impositore può far annullare la misura

I giudici della Corte di cassazione, con sentenza n. 36309 del 21 agosto 2019, hanno affermato che può essere mantenuto il sequestro preventivo, disposto per omesso versamento Iva, anche se la Ctp ha annullato la cartella di pagamento.

Il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui non viene meno la pretesa fiscale anche se è stata annullata, per vizio formale, la cartella di pagamento in sede di contenzioso tributario.

Il ricorso non viene accolto: secondo la giurisprudenza, il sequestro per equivalente del profitto del reato è soggetto a cancellazione solo se è intervenuto l’annullamento della cartella esattoriale da parte della Ct seguito dal provvedimento di sgravio per mano dell’ente impositore.

Si specifica che lo sgravio, infatti, è cosa diversa dall’annullamento della cartella avvenuto da parte del giudice, posto che lo stesso proviene dall’ente impositore e serve a formalizzare la cancellazione della propria pretesa.

Quindi, il provvedimento di sgravio ha natura di un atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale.

In caso di mantenimento del sequestro in presenza di sgravio, si avrebbe l’illegittimità della misura cautelare per insussistenza della pretesa erariale.

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