Sequestro preventivo anche in presenza di accordo di ristrutturazione

Pubblicato il 13 giugno 2014

Individuazione dei beni sottoposti a confisca

Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l'obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore.

Detta individuazione, infatti, ove non effettuata dal giudice, spetta al Pubblico ministero quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24875 del 12 giugno 2014.

Il concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento Iva

Nel contesto della medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato che, in tema di omesso versamento Iva, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'articolo 10 ter D.lgs. n. 74/2000 in relazione al debito Iva scaduto e da versare.

Ne consegue che, ai fini del sequestro per equivalente che venga disposto in relazione al mancato pagamento dell'Iva, non può essere attribuito alcun rilievo alla eventuale presenza di istanza di ristrutturazione dei debiti e relativa pubblicazione nel registro delle imprese.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy