La Cassazione chiarisce che il bene intestato al familiare dell’indagato, anche se prossimo congiunto, non può essere sequestrato senza la dimostrazione della proprietà fittizia.
Il caso di specie, nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale il Gip del Tribunale, su richiesta del Pm, disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei beni di un contribuente, ritenuti solo formalmente intestati a un parente stretto.
Nella sentenza n. 24816 del 15 giugno 2016, con cui la Cassazione annulla l'ordinanza, si motiva che “in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell'indagato, non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite”.
Per disponibilità si intende la relazione “effettuale del condannato con il bene, caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà”, che deriva dal concetto di possesso ex articolo 1140 del Codice civile: il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa).
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