E’ illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente che sia stato disposto per una somma eccedente un quinto dell’importo depositato sul libretto pensionistico dell’indagato.
Ed infatti, il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, costituisce regola generale dell'ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella misura di 4/5 del loro importo netto - all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15099 depositata il 12 aprile 2016.
Nella specie, l’annullamento dell’ordinanza di sequestro preventivo, irrogata nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento dell’Iva, è stato disposto dalla Suprema corte limitatamente al sequestro della somma eccedente il quinto.
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