Sequestro abuso se c’è compromissione ambientale

Pubblicato il 07 dicembre 2016

Va annullata l’ordinanza di conferma di un sequestro preventivo - disposto per violazione delle norme penali edilizie e paesaggistiche - che non contenga una motivazione specifica sulla valutazione circa il permanere della lesività della struttura abusiva realizzata, quanto meno sotto il profilo del pericolo concreto per il paesaggio e/o ecosistema.

Il giudizio sull’esistenza di un periculum in mora non può, difatti, essere ancorato, in via semplicistica, al mancato completamento dell’intervento edilizio o di trasformazione del territorio e, dunque, all’incidenza dell’opera nel paesaggio, inteso come forma visibile del territorio.

Ciò che va considerata, per contro, è la “compromissione ambientale” in relazione alle matrici ambientali interessate ed alle specifiche aree tutelate.

Pericolo non motivato Ordinanza annullata

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 50336/2016 nell'ambito di una vicenda in cui era stato confermato il sequestro nei confronti di un soggetto, indagato per aver realizzato interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed in area dichiarata di notevole interesse pubblico.

Nel dettaglio, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il fumus del reato urbanistico, con riferimento all’ampliamento senza permesso di costruire di 26 mq dell’appartamento, e di quello paesaggistico, in considerazione della mancata autorizzazione paesaggistica.

Rilevata, con riferimento a quest’ultima fattispecie, anche la sussistenza del periculum in mora tale da giustificare il sequestro allo scopo di inibirne l’uso.

Compromissione ambientale

La citata compromissione ambientale – è stato precisato nella decisione di legittimità - potrebbe essere ritenuta sussistente non solo nel caso di opera già realizzata, ma pure nell’ipotesi di interventi edilizi di minore consistenza i quali, se non superano le soglie volumetriche indicate, non risultano configurare il più grave reato di cui all’articolo 181, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 42/2004.

Per la Corte, le nozioni di “stretta pertinenza edilizia ed urbanistica” “non possono connotare, per ciò solo, anche il giudizio sui requisiti del periculum in mora, afferente la compromissione ambientale e paesaggistica”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy